Codice Immobiliare - Kľúč RK s. r. o.

Codice Immobiliare

L'agenzia immobiliare KĽúč RK, s.r.o. è un membro attivo dell'UNIONE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA.

Vi offriamo il nostro Codice Immobiliare, a cui ci atteniamo e secondo il quale operano anche i nostri agenti.

PREAMBOLO

Il Codice Immobiliare rappresenta un insieme di valori fondamentali, principi, regole di comportamento, diritti e doveri dei membri dell'UNIONE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA.

I. Capo
UNIONE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(1) L'UNIONE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, di seguito denominata anche "Unione", è un'organizzazione che raggruppa persone attive nel mercato immobiliare.

(2) L'obiettivo dell'Unione è costruire cooperazione reciproca, aumentare la consapevolezza e il livello professionale dei membri, contribuire al miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, proteggere i consumatori, rappresentare i membri dell'Unione e presentare le loro opinioni e posizioni davanti al corpo legislativo, agli organi amministrativi statali, all'amministrazione territoriale e di interesse e ad altri soggetti.

(3) La partecipazione all'Unione è volontaria. Membro può essere una persona fisica o giuridica che soddisfa le condizioni stabilite. Le condizioni e le modalità di creazione, cessazione della partecipazione, accettazione ed esclusione dei membri sono determinate dai regolamenti interni dell'Unione.

(4) Il simbolo dell'Unione è un emblema. Ogni membro dell'Unione ha il diritto di utilizzare l'emblema dell'Unione. I dettagli sono regolati da un regolamento interno.

II. Capo
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Principi generali e doveri del membro

(1) Il membro agisce onestamente, in conformità con la buona morale e il leale commercio. Il membro agisce sempre in proprio nome o a nome della società commerciale che rappresenta. I servizi sono sempre forniti professionalmente, coscienziosamente e responsabilmente.

(2) Il membro deve sempre comportarsi in modo da garantire la fiducia del cliente e di coloro con cui entra in contatto.

(3) Il membro è un esperto nel campo in cui opera e aumenta costantemente la propria competenza.

(4) Nel fornire i servizi, il membro si impegna sempre a perseguire gli obiettivi dei clienti e a mettere gli interessi dei clienti davanti ai propri.

(5) Il membro fornisce servizi solo nelle aree che è in grado di gestire professionalmente e per le quali ha l'autorizzazione richiesta dalla legge. Per questioni che superano la sua competenza professionale, si impegna a consultare un esperto o ad invitare direttamente un esperto a risolvere il caso.

(6) Il membro si comporta e agisce sempre in modo da mantenere l'ottima reputazione dell'Unione.

(7) Nel svolgimento delle sue attività, il membro si comporta sempre in modo tale da non arrecare danni ad un altro membro o ai membri dell'Unione.

(8) Il membro è tenuto a rispettare le leggi generalmente vincolanti della Repubblica Slovacca, gli statuti e i regolamenti interni dell'Unione. (9) Se il membro dell'Unione è una persona giuridica, il suo rappresentante è tenuto a fare il massimo sforzo affinché le persone che agiscono per suo conto rispettino la correttezza, la competenza, la professionalità e gli altri principi su cui si basa l'Unione.

Articolo 2
Doveri del membro nei confronti del cliente

(1) Il membro si impegna al massimo per fornire al cliente servizi di prim'ordine con la propria competenza e approccio.

(2) Il membro fornisce al cliente solo informazioni veritiere, precise e aggiornate.

(3) Il membro deve mantenere la dovuta discrezione nel svolgimento delle sue attività. Deve rispettare il segreto professionale, in particolare non deve rivelare alcuna informazione confidenziale ottenuta dal suo cliente, da un membro cooperante dell'Unione, da un partner o da un datore di lavoro, attuale o passato, né utilizzare tali informazioni senza il consenso esplicito a svantaggio di quest'ultimo.

(4) Il membro applica un approccio cortese, corretto e imparziale a tutti i clienti. In situazioni di conflitto, cerca la soluzione migliore per il cliente (i clienti) attraverso la mediazione.

(5) Inoltre, il membro è tenuto a:

(a) informare il cliente sulla gamma di servizi forniti e sulla remunerazione (provvigione) associata a questi servizi,

(b) informare regolarmente il cliente sullo sviluppo del caso a lui affidato,

(c) informare senza indugio il cliente di tutte le azioni importanti e di informarlo sui documenti significativi ricevuti o inviati in relazione al suo caso commerciale,

(d) rispondere tempestivamente alle richieste del cliente,

(e) gestire con cura i documenti, la corrispondenza e gli oggetti affidatigli, proteggerli da danni, perdita, furto o distruzione e prendere tutte le misure necessarie per proteggerli da persone non autorizzate,

(f) proteggere i dati personali del cliente da abusi, perdita o furto.

(6) Nel caso in cui il membro riceva dal cliente un anticipo sulla sua remunerazione, è tenuto a usarlo solo per realizzare il caso commerciale relativo a cui l'anticipo è stato fornito.

(7) Nel caso in cui il membro riceva dal cliente fondi che non sono una remunerazione per la consulenza fornita, per i servizi di mediazione o per i beni forniti, è tenuto a custodire con cura questi fondi, a non usarli in modo contrario allo scopo per cui sono stati ricevuti e a tenerli separati dal proprio patrimonio. Dopo la realizzazione di ogni caso commerciale, il membro è tenuto a rendicontare regolarmente la sua remunerazione al cliente.

(8) Se il cliente presenta un reclamo riguardo al servizio fornito o al pagamento, il membro è tenuto a gestirlo senza indugio, al più tardi entro 30 giorni. Se il reclamo è giustificato, il membro è tenuto a correggere immediatamente la situazione sfavorevole, a eliminare lo stato negativo o a fornire al cliente uno sconto adeguato sul prezzo del servizio. Se il reclamo è ingiustificato, il membro è tenuto a comunicare per iscritto al cliente i motivi per cui ha valutato il reclamo come tale.

III. Capo
COOPERAZIONE TRA I MEMBRI

Articolo 1
Principi di cooperazione

(1) I membri dell'Unione si trattano sempre in modo corretto e cortese. (2) I membri preferiscono la cooperazione reciproca alla cooperazione con terze parti (non membri).

(3) I membri si sforzano di fare il massimo per evitare potenziali disaccordi, conflitti o malintesi tra di loro, i loro clienti o i loro rappresentanti.

(4) Ogni membro è tenuto ad astenersi da qualsiasi azione che possa indirizzare o risultare nel prendere un cliente da un altro membro dell'Unione al fine di escluderlo da un caso commerciale, o scoraggiare il cliente dalla cooperazione con un altro membro dell'Unione.

(5) I dettagli sulla cooperazione tra i membri dell'Unione sono regolati dai regolamenti interni dell'Unione.

IV. Capo
ALTRE E DISPOSIZIONI FINALI

(1) I regolamenti interni definiscono le infrazioni disciplinari (delitti), le sanzioni e il modo in cui si svolge il procedimento disciplinare.

(2) Il codice è un regolamento interno dell'Unione. I regolamenti interni dell'Unione sono vincolanti per tutti i membri dell'Unione. L'Unione si riserva il diritto di modificare, integrare o revocare questo codice emettendo un nuovo codice o regolamenti interni, soprattutto a seguito di cambiamenti nel contesto legislativo, economico, imprenditoriale, tecnico o nelle esigenze dei membri dell'Unione. L'Unione è autorizzata a eseguire singole parti di questo codice tramite regolamenti interni, che sono direttive e risoluzioni emesse dalla presidenza dell'Unione. La nuova versione del codice o il nuovo regolamento interno non ha effetto retroattivo. Se non diversamente specificato nel regolamento interno, il regolamento interno diventa valido ed efficace dal giorno della sua pubblicazione (sul sito web dell'Unione - www.realitnaunia.sk) e diventa vincolante per tutti i membri dell'Unione da quel giorno.

(3) Se un membro non è d'accordo con una modifica al codice o a un regolamento interno dell'Unione, ha il diritto di esprimere il suo disaccordo con una comunicazione scritta consegnata all'indirizzo: UNIONE IMMOBILIARE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, con sede in: Májkova 3, 81107 Bratislava, entro 15 giorni dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo o modificato codice o direttiva. Se un membro esprime il suo disaccordo entro il periodo specificato, la consegna della sua comunicazione all'Unione comporta la cessazione della sua partecipazione all'Unione, inclusi tutti i diritti e i vantaggi associati alla partecipazione.

(4) Questo codice entra in vigore e diventa efficace il 1 giugno 2014.